PRIMUS inter pares

In questo articolo seguono alcune  considerazioni sulle questioni più rilevanti censite in letteratura e rilevate tanto nei fatti quanto nei dibattiti che si sono registrati in questi più recenti anni di attuazione della Riforma. Cominciamo a richiamare la validità del quadro delle motivazioni della riforma. Il legislatore, come già ricordato in precedenza, affidava al nuovo scenario regolato tramite gara, due obiettivi prioritari e generalmente condivisi da tutti gli addetti ai lavori;

  • rilanciare investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l’ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana;
  • completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto

Già nel 2016, l’ARERA considerava  in una propria Deliberazione (86/2016 GAS) che il ritardo generatosi nella prima fase di attuazione poteva  essere spiegato dall’esigenza di consolidamento dell’imponente apparato normativo-regolamentare che si è andato sedimentando nel corso del tempo e che ha assunto una sua stabilità definitiva solo nel corso del 2015, con la pubblicazione del decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 che ha modificato il Regolamento gare.

Una serie di elementi ricorrenti, osservati in questi anni, possono ritenersi all’origine dell’ulteriore prolungamento questo “ritardo”. Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto più volte nell’ultimo triennio con propri chiarimenti al fine di consolidare il complesso  apparato normativo-regolamentare. Come già richiamato, l’ ARERA intervenne nel 2016 con una aggiornamento relativo alla situazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. In essa l’Autorità poneva in rilievo alcune criticità che permangono e che possono “costituire un ostacolo alla piena attuazione della riforma. l’ARERA ricordava che  la Riforma ha gli obiettivi principali di garantire efficienza e riduzione dei costi e di assicurare sia maggiore concorrenza sia livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, è stato predisposto un articolato quadro normativo all’interno del quale gli Enti locali devono procedere all’affidamento del servizio.

L’Autorità continua la propria azione di rilancio della riforma nel 2018  sottolineando che la storia dell’introduzione della concorrenza per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas è altresì dimostrata anche dai cambiamenti avvenuti nei compiti e nei nomi attributi agli organi di vigilanza.

Obiettivi di equilibrio economico e finanziario per tutti

I flussi economici attivati dal bando di gara sono finalizzati alla copertura dei costi e alla remunerazione di prestazioni e beni di ciascun attore del sistema. Lo schema seguente sintetizza i principali flussi conseguenti.  La Delibera ARERA 367/2014 definisce i meccanismi per il recupero in tariffa  oltre che dei costi operativi (attraverso il riconoscimento di “costi efficienti” soggetti a recupero di produttività annuale), del corrispettivo delle spese di gara del corrispettivo delle spese di gara, del valore di rimborso pagato dai gestori subentranti (vedere in relazione alla “regolazione asimmetrica”) e degli investimenti offerti per il rinnovo, potenziamento ed estensione delle reti e degli impianti.

Una differente annotazione riguarda la retrocessione agli Enti Locali, oltre che della quota di remunerazione del capitale, anche la quota relativa agli ammortamenti degli impianti di proprietà: l’attuale normativa, infatti, prevede che la ammortamenti degli impianti di proprietà relativa alle reti nella proprietà pubblica rimanga a beneficio del gestore, che ne assicura la manutenzione.

Diverse sono state le osservazioni di operatori del settore e Comuni che sono spesso proprietari di reti, oltre che stazioni appaltanti delle gare. La Questione è stata affrontata in sede di Conferenza Unificata, giungendo alla conclusione del mantenimento del riconoscimento della Quota Ammortamento ai Gestori.  Ampiamente discusso è anche il valore del Canone di concessione che i Gestori riconoscono in offerta agli enti locali, definito in un valore massimo pari al 10 % dei ricavi su base annuale.

Ruolo e posizione degli Enti Locali

L’Ente Locale riveste  un ruolo fondamentale per l’avvio delle gare d’ambito, ed  è depositario, insieme al gestore, del contratto di concessione, in cui sono riportate anche le condizioni per la valutazione degli impianti. L’Ente Locale, è il soggetto che, interfacciandosi con il gestore uscente, attiva la richiesta dei dati previsti dal Decreto Ministeriale 226/2011. Tra questi riveste particolare importanza lo stato di consistenza, sulla cui base l’Ente Locale, coadiuvato dai propri consulente, elabora la propria stima del valore di rimborso degli impianti in contradditorio con il gestore stesso. In merito alla proprietà precedentemente pubblica, è utile evidenziare che il quadro normativo non sembra permettere, ad opinione  agli Enti Locali, “una corretta valorizzazione dei propri beni”. Sempre più spesso, sotto questo profilo, si evidenziano criticità e segnalazioni dai Comuni e dall’ANCI. Assistiamo quindi ad una diffusa rivendicazione di maggiore attenzione alle aspettative di questi Enti. con conseguenti rallentamenti sullo svolgimento delle procedure di gara d’ambito.

La normativa ha riservato all’Ente Locale anche i compiti propedeutici alla formazione del Documento Guida  sulla cui base  i partecipanti alla gara redigono il “Piano di Sviluppo, fornendo gli elementi programmatici di estensione del servizio sul proprio territorio.

Tra i vari punti segnalati dagli Enti Locali, si evidenzia la riduzione del canone versato annualmente dai Gestori, l’individuazione e il rimborso delle reti di proprietà comunale, il potenziale conflitto di interessi da parte di molti Comuni che svolgono il ruolo di stazione appaltante e nel contempo controllano l’operatore uscente (ex municipalizzate). L’Associazione dei Comuni (ANCI), ha espresso le proprie difficoltà ai Ministeri preposti segnalando di dover operare in un reticolo normativo con “enormi criticità specialmente all’atto del bando, che di volta in volta devono essere concordate con Autorità gas, con rappresentanti dei sindacati, ecc.”.  Al contempo e più recentemente,  ANCI ha comunque evidenziato «…l’intenzione di avviare un’interlocuzione con l’Autorità e con il Ministero dello Sviluppo economico, per sbloccare il sostanziale stallo delle gare d’ambito che sta frenando, di fatto, la concorrenza e la valorizzazione delle reti comunali, con ripercussioni negative sui bilanci degli enti locali e, in particolare, dei piccoli Comuni».

Rimborso di reti e impianti: diversa aspettativa nella valutazione.

La questione della remunerazione del capitale e degli oneri finanziari nei settori regolati è permanentemente alla ricerca di regole coerenti e stabili. La tematica diviene ancora più sensibile nel caso di una riorganizzazione che presuppone il passaggio della proprietà ad un nuovo gestore, che subentrando, è chiamato a riconoscere il pagamento del valore di rete ed impianti ai Comuni e/o ai Gestori uscenti. Il tema è quindi oggetto di rilevante  confronto tra le parti in campo (Associazioni dei Comuni, Società Patrimoniali, ARERA, Gestori)  anche nella riforma della Distribuzione del Gas.  Mediamente i gestori possiedono il 79% delle reti che gestiscono. I Comuni ne possiedono il rimanente 21%. Le quote di proprietà variano abbastanza da Regione a Regione. Non sono poche, occorre farlo presente, le partecipazioni dei Comuni tramite Società patrimoniali delle reti.  I costi pregressi, i cosiddetti “stranded cost”, che emergono con l’applicazione della riforma, generano oneri da riallocare: sono un aspetto che debba ridistribuirsi tra i proprietari (uscenti ed entranti) o potrebbe eventualmente comportare un potenziale incremento tariffario per i consumatori?

Il Decreto legislativo 93/2011 stabilisce che l’Autorità di regolazione – limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali – riconosca – in tariffa – al gestore del servizio entrante l’ammortamento della differenza tra il Valore di Rimborso (VIR) e quella delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari (RAB). Tale disposizione introduce quindi  il principio della copertura tariffaria del delta tra i due valori sopramenzionati  con conseguente socializzazione dei costi sostenuti per la transizione verso forme di concorrenza per il mercato.

Sul punto, il decreto-legge 145/2013 e successive modifiche aveva poi previsto che, qualora il VIR risultasse maggiore del 10% del valore della RAB, la Stazione Appaltante trasmettesse all’Autorità le valutazioni di dettaglio per verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Si contrappongono quindi la valutazione tramite il cosiddetto VIR (Valore Industriale Residuo) e quella della RAB (Regulatory Asset Base). ARERA aggiorna periodicamente i parametri che definiscono la misura del riconoscimento in tariffa dei costi operativi e di capitale dei gestori. Nel suddetto scenario legislativo, la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, introduce le Linee Guida, prevedendo novità significative, nei criteri stabiliti per la valutazione delle reti di distribuzione del gas.  Allo stato attuale, ogni volta che la differenza fra il VIR e la RAB supera il  10%, è previsto l’intervento dell’ARERA, ai fini di un giudizio sul VIR stesso: questa  situazione è frequente, in quanto i due elementi posti a confronto partono da presupposti del  differenti:

  • Il VIR rappresenta il valore contrattuale residuo dei beni, definito a partire da una valorizzazione “a nuovo” dei cespiti, da “degradare” in funzione della loro vetustà,
  • La RAB è definita a monte di ciascun periodo regolatorio dall’ARERA, con metodologie che si sono dimostrate variabili nel tempo, e risulta finalizzata alla remunerazione dei costi CAPEX nell’ambito della metodologia tariffaria vigente “pro tempore”.

Nella metodologia vigente, nei casi in cui non sia stato possibile per il Gestore presentare la documentazione prevista dall’ARERA per la definizione della RAB, l’ARERA stessa attribuisce agli impianti interessati la cosiddetta “RAB d’UFFICIO”. Poiché la documentazione richiesta (dati contabili storici) non risulta nella maggior parte disponibile da parte degli Enti Locali, le cosiddette “RAB d’ufficio”, così evidenzia il dibattito, determinano una potenziale penalizzazione delle proprietà pubbliche degli impianti.

La regolazione tariffaria è decisiva anche per le  determinazioni relative al periodo successivo allo svolgimento delle gare di ATEM. Il Gestore avrà perciò diritto ad una rivalutazione della sua RAB al VIR se si sarà riconfermato con la nuova gara, oppure ad essere indennizzato col VIR in caso di uscita (questi, in estrema sintesi, gli effetti della cosiddetta “regolazione asimmetrica”, introdotta dall’ARERA in vista delle gare di ATEM). Laddove, in corrispondenza della gara, un Comune intendesse alienare la proprietà delle proprie reti a favore del gestore affidatario del nuovo servizio, una nota del MiSE prevede che tale alienazione debba avvenire a valore di RAB. 

Quest’ultime interpretazioni determinano una  modesta valorizzazione dei beni comunali:  l’applicazione della RAB d’ufficio  sta comportando sensibile malcontento da parte delle Amministrazioni Locali. Tale situazione di instabilità normativa ed incertezza ha delle ripercussioni, oltre che sulle strategie di partecipazione alle gare, sulla possibilità di definire, da parte dei gestori, dei Business Plan pienamente consapevoli, ed anche sulla finanziabilità degli investimenti.

Compiti e complessità per le Stazioni Appaltanti

Per avviare la Stazione Appaltante, i Comuni di un Ambito si convenzionano tra loro; successivamente assegnano i compiti previsti dal Decreto Gare (DM 226/11) alla Stazione Appaltante, che si organizza individuando gli organi di Governance ed il RUP (Responsabile Unico del Procedimento). Ad oggi sembrerebbe che a questo livello (Convenzione e regole di funzionamento della SA) non ci siano particolari problemi di rallentamento. Tuttavia è bene chiedersi nuovamente: sussiste un’insufficienza di regole per l’istituzione dell’ATEM ed il ruolo dei singoli Comuni? E’ necessario integrare un minimo di regole e standard di funzionamento delle Stazioni Appaltanti? I Rapporti politici e/o di campanile tra i vari Comuni sono un ostacolo al funzionamento? Anche sotto questo aspetto, il processo sembra subire rallentamenti con la necessità, ove necessario, di ricorrere ai poteri sostitutivi affidati, dal Legislatore, a Regioni e MISE. Non risulta sempre facile estrapolare dai bilanci finanziari dell’Ente Locale la documentazione tipica dei bilanci patrimoniali propri delle società di capitali. L’attività di determinazione del valore di rimborso degli impianti spettante al gestore uscente rimane una priorità per l’avvio delle procedure di gare, in quanto rappresenta il principale elemento economico della gara.

Le aspettative e le preoccupazioni collettive dei Gestori

Anigas, Utilitalia  ed Assogas hanno complessivamente sempre apprezzato l’attenzione che ARERA ha manifestato con le proprie segnalazioni rispetto all’avvio delle gare d’ambito e alle criticità che stanno emergendo. Tuttavia le Associazioni hanno  contestato l’orientamento espresso nel 2016 dell’ Antitrust (AGCM) sulla legittimità del VIR di mettere in discussione il riconoscimento ai Gestori Uscenti del VIR (assimilandolo “forzatamente” alla RAB), in quanto “l’indennizzo  non rappresenta un premio a compensazione della cessazione anticipata del rapporto concessorio.  Il Vir, sottolinea la nota, è la foto del valore dell’industria del gas di oggi: metterlo in discussione significa porre in dubbio il lavoro portato avanti dalle nostre aziende in decenni, andare ad incidere sulla valorizzazione del patrimonio, alterare in modo rilevante gli equilibri economico finanziari. Il tutto “rischiando di innescare l’apertura di una nuova fase di pesante contenzioso, bloccare le gare, compromettere le potenzialità di quel confronto concorrenziale che è indispensabile per ottenere i benefici attesi”.

Al di là di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento attuale, l’ipotesi di sostituzione della VIR con la RAB lascia i Gestori  piuttosto perplessi anche dal punto di vista della sostanza. Essi sottolineano come la RAB risulti essere una grandezza determinata secondo metodologie variabili nel tempo,  inizialmente definita in maniera parametrica, attualmente essa deriva dai valori iscritti contabilmente a bilancio dagli operatori relativamente agli ultimi 50 anni (vita utile per le tubazioni).

Il dato risente quindi  sia delle diverse politiche di realizzazione degli investimenti (interne/esterne), della maggiore o minore efficacia ed efficienza delle politiche di approvvigionamento ed appalto da parte dei concessionari e, soprattutto, dalle diverse politiche di capitalizzazione effettuate dalle Società nel corso degli anni. Quanto sopra accennato rende la RAB – almeno come concepita attualmente,  strutturalmente inadatta a rappresentare un proxy della valore delle reti, con la conseguenza di avvantaggiare taluni operatori rispetto ad altri solo sulla base di comportamenti del passato e del tutto indipendenti dall’attuale e reale stato degli impianti in esercizio e rischiando, quindi, di introdurre un serio elemento di turbativa della concorrenza in vista delle nuove gare. Già attualmente il settore presenta una forte concentrazione della gestione con i primi 10 operatori che detengono circa il 70% del mercato in termini di volumi distribuiti. Il quadro generale dei 177 ATEM è caratterizzato da una polarizzazione tra operatori che vantano una presenza capillare su tutto il territorio nazionale (con quote nella maggior parte dei casi superiori al 60% dei PDR dell’ATEM) e un certo numero di imprese di medio-grandi dimensioni che ragionevolmente tenderanno a partecipare alle gare relative agli ambiti in cui abbiano una presenza pregressa. Sono solamente 12 gli ATEM in cui la presenza (incumbency) del maggiore operatore è inferiore al 40%. La quota media di presenza negli ATEM si attesta tra il 60 ed il 70%. Appare verosimile che i gruppi che godono di una presenza localizzata in determinate Provincie o Regioni pongano in essere strategie di tipo difensivo, volte al consolidamento della posizione nell’ambito di riferimento.

Partendo dall’assunto che il vantaggio competitivo di cui gode l’incumbent è proporzionato alla quota di ambito già gestita (in termini di PDR serviti) e alla dimensione dell’ambito, l’analisi degli ambiti evidenzia che sono pochissimi gli ATEM in cui il primo operatore non abbia un vantaggio competitivo molto forte, ovvero in cui serve meno del 50% dei punti di riconsegna (PDR) dell’ATEM. Nella stragrande maggioranza degli ambiti il numero di distributori è pari in media a 3-4 operatori, dove tuttavia le caratteristiche del terzo o quarto (numero di PDR serviti nell’ambito, capacità finanziaria) tendono ad escludere che tali soggetti possano costituire dei competitor potenziali

Interventi del Garante della Concorrenza

Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato il 9 marzo 2016 di formulare proposte di modifica alla normativa vigente indirizzando una memoria al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico alla luce della mancata attuazione delle gare per il servizio della distribuzione del gas naturale previste dal Decreto legislativo numero 164/2000. Il Garante ha rilevato che le disposizioni legislative, nonostante le modifiche avvenute negli anni, sono state quasi completamente disattese. L’Autorità individua tre possibili interventi normativi per l’effettuazione delle gare d’ambito:

  • l’introduzione di meccanismi che rendano cogenti le nuove scadenze previste: è necessario reintrodurre il meccanismo sanzionatorio nel caso di mancato rispetto delle scadenze;
  • l’eliminazione di restrizioni soggettive e di barriere all’accesso alle gare e alla partecipazione alle stesse: Tale restrizione, a detta dell’Autorità, non è necessaria, perché basterebbe che tali capacità siano possedute da un solo partecipante: rivedere la norma al fine di garantire una più ampia partecipazione;
  • il superamento delle disposizioni transitorie: la normativa vigente (disposizioni transitorie, d.lgs. n. 164/2000) prevede che il gestore uscente abbia diritto ad un riconoscimento del valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita al nuovo gestore (cd. VIR), secondo criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tuttavia, poiché le gare d’ambito non sono state effettuate, le concessioni sono state prorogate così a lungo che il presupposto della norma (eventuali interruzioni anticipate) è venuto meno.

Quest’ultima affermazione ha, una decisa reazione da parte dei gestori a difesa del valore del proprio patrimonio, come meglio evidenziato nel paragrafo dedicato ai Gestori; sul punto, ci si limita ad osservare che, almeno ad una lettura testuale delle prescrizioni di legge, il diritto al VIR, calcolato secondo quanto previsto in convenzione e, dove la convenzione non dice, secondo le Linee Guida Mise, è stato costantemente preservato. Più recentemente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. nella sua riunione del 29 maggio 2018, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla metodologia utilizzata dal Comune di Alessandria per la determinazione del valore di rimborso della rete (c.d. VIR) da corrispondere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale per il caso in cui, a esito della relativa gara d’Atem, questi risultasse essere il gestore uscente. L’Autorità ritiene “la corresponsione del VIR in favore del gestore uscente una barriera finanziaria non più giustificata per il venir meno della sua stessa ratio legis”.

Codice degli Appalti ed interventi di ANAC

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC. ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese

Con riferimento alla Disciplina delle gare Gas, già la circolare Direttoriale del MISE del 20/03/2017 chiarisce le applicazioni del Decreto Legislativo 50/2016 alle gare di distribuzione del gas. In particolare viene analizzata la coerenza con l’articolo 92 del Codice che fa salva l’applicazione alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas dell’articolo 46 Bis del Decreto legislativo numero 159/2007.

Tuttavia il nuovo codice degli appalti influisce senza dubbio come soprattutto accade per l’Articolo 31 relativo al “Ruolo e responsabilità dei RUP”. I Responsabili dei Procedimenti delle S.A. ATEM debbono necessariamente tener in debito conto le modalità di gestione della gara.  L’articolo 79 attribuisce all’ANAC il compito di gestire e aggiornare l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità.

Nei suoi compiti interviene con l’emissione di Linee Guida per l’attuazione del Codice Appalti. Si citano in particolare

Il Codice ha, altresì, devoluto all’A.N.AC funzioni di monitoraggio e vigilanza. In particolare, l’art. 177, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica,  il compito di verificare il rispetto dei limiti 80/20%.

ANAC interviene recentemente con un Atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018,  concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi   dell’art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari   ai sensi dell’art. 178 del medesimo codice. Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 868/17. IN esso viene più volte ripreso il servizio di distribuzione del gas.

Una questione sollevata da ANAC  “attiene al rilevantissimo numero di concessioni scadute nel solo settore della distribuzione del gas, ove le concessioni scadute sono n. 3.728 su un totale di concessioni in corso di validità di n. 5.142. Ai sensi dell’art.14, co.7, del D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, le gare dovevano essere avviate almeno un anno prima della scadenza per evitare soluzioni di continuità. Allo stato attuale le predette concessioni sopravvivono con proroghe sistematiche, ancorché limitate all’esercizio ordinario. In particolare, le norme di settore del gas hanno prorogato le concessioni scadute fino al 2007 e, ormai da diversi anni non vengono pubblicate gare pubbliche per individuare i concessionari.

Il descritto “fenomeno del dumping sembra da porsi in stretta relazione con l’ingente numero di concessioni scadute: in altre parole, gli enti pubblici potrebbero essere stati condizionati a mantenere in essere le concessioni mediante le proroghe per evitare il rischio di un’interruzione di pubblico servizio e per non affrontare la complessità tecnica di bandire procedure ad evidenza pubblica”.

L’inevitabile fenomeno del ricorso alla Giurisprudenza

Anche per le “Gare ATEM”, come già accade in una quota significativa di gare pubbliche, si può ipotizzare un sistematico ricorso ai tribunali amministrativi,  richiamando presunte violazioni delle elementari regole di gara pubblica. Pur in presenza di un numero esiguo di procedimenti, se ne citano già alcuni esemplificazioni. Il TAR della Regione Umbria, con la sentenza 00230/2018 REG depositato il 12 Aprile 2018 è intervenuto sul ricorso numero di registro generale 399 del 2017, proposto da “Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a” contro il Comune di Foligno, in proprio e quale stazione appaltante delegata dai Comuni dell’Ambito Territoriale Minimo (Atem) Perugia 2, per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas ATEM Perugia 2,, ovvero delle Determine e degli Atti conseguenti. Il Tribunale “ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse non essendosi ancora concluso il procedimento di adeguamento e aggiornamento degli atti di gara per mancata conclusione dei sub procedimenti di valutazione da parte dell’AEEGSI del c.d. delta VIR/RAB di cui all’art. 9 c. 2 DM 226/2011”.

Nel 2017 il Tar Veneto aveva deciso di accogliere l’istanza di un concorrente e sospendere la procedura fino all’udienza sul merito. Nella sentenza n°00078/2018 REG.PROV.COLL. il Tar respinge il ricorso. I magistrati affermano: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 866 del 2017 lo respinge; dichiara inammissibili gli interventi in giudizio”.

Da ultimo, anche l’aggiudicazione da parte di UNARETI della procedura di gara riferita all’ATEM di Milano 1 è stata impugnata da parte del concorrente 2I Rete Gas. A livello generale si può osservare che il richiamato intervento della giustizia amministrativa (oltre alle difesa “diretta” degli interessi dei ricorrenti) mira anche (e soprattutto) a risolvere situazioni di carattere “strutturale” che impatterebbero su tutto il sistema delle gare e che la normativa, evidentemente, non è riuscita chiarire o addirittura a trattare. Pur non essendo conseguente ad una gara si ritiene essenziale considerare la sentenza del TAR Lombardia, n. 733 del 5 dicembre 2017, pubblicata il 15 marzo 2018. Essa ha disposto, come richiesto dalla ricorrente 2i Rete Gas, l’annullamento della deliberazione 3 626/2016/R/gas, della nota dell’Authority prot. n. 0015125 del 20 aprile 2017 e della deliberazione 541/2017/R/gas. Una decisione che permette alle Società di rideterminare le tariffe 2009/2016 Nel contempo, di fatto, la Sentenza richiama le modalità con cui ARERA non riconosce il valore degli investimenti pubblici, motivando tale diniego con carenza o assenza di documentazione idonea Field&&(g.

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